Con una sentenza del 23 aprile 2019 ( visualizzala qui ) il Tribunale Federale ha avuto modo di chinarsi su di un tema di non poco rilievo: il diritto da parte del lavoratore a chiedere il rimborso per le spese sostenute dalla propria economia domestica e direttamente correlate allo “smart working”.
Ebbene, i giudici della massima istanza federale, sono giunti alla conclusione che un rimborso è dovuto e ciò in ragione dell’art. 327a CO qualora sul luogo di lavoro non esista un’infrastruttura a disposizione del lavoratore oppure la stessa risulti insufficiente, così da rendere indispensabile l’utilizzo di un’ulteriore infrastruttura messa a disposizione dal lavoratore presso il suo domicilio.
Nella sentenza in rassegna viene pertanto riconosciuto al dipendente al quale non venne messa a disposizione una postazione di lavoro con relativo archivio presso gli uffici del datore di lavoro un rimborso forfettario di Fr. 150.- mensili.
Cercando di trasporre questa sentenza ai temi di stretta attualità che hanno visto un buon numero di lavoratori trascorrere settimane e mesi in telelavoro, non è possibile giungere a conclusioni immediate, laddove comunque il criterio fondamentale per decidere se possa o meno sussistere un diritto al rimborso ex art. 327a CO sembra poggiare sull’esistenza o meno di una postazione di lavoro presso il datore di lavoro. Certo è che nel caso del telelavoro a seguito dell’emergenza sanitaria, l’obiettivo primario del datore di lavoro non era certo quello di risparmiare sui costi di affitto, bensì semmai di privilegiare la salute dei dipendenti.