Il prossimo 1. Gennaio 2023 entrerà in vigore il pacchetto normativo che costituisce la terza importante revisione del diritto societario, dopo quelle intervenute nel 1936 e nel 1992, rispettivamente dopo un processo legislativo durato 20 anni.
Al netto delle importanti novità portate da tale riforma, quali: la possibilità di stabilire il capitale azionario in una valuta che non sia solo il Franco Svizzero (ad ora dunque: EUR, USD, YEN, GBP), di tenere i conti in tale moneta estera, la possibilità di distribuire dividendi intermedi, l’introduzione di un nuovo istituto di aumento risp. diminuzione di capitale (il cosiddetto “margine di variazione del capitale” o “Kapitalband”), la maggior flessibilità data per lo svolgimento di Assemblee e CdA mediante l’uso di nuove tecnologie, con il presente scritto ci si vuole concentrare su di un aspetto particolare che coinvolge ed amplifica la responsabilità per il Consiglio d’Amministrazione.
I nuovi obblighi di sorveglianza e di reazione in caso di rischio d’insolvenza
Il nuovo articolo 725 CO introduce in effetti un nuovo onere per il Consiglio d’Amministrazione, ovvero quello di “sorveglia[re] la solvibilità della società” (cfr. art. 725 cpv. 1 CO).
Per comprendere appieno la portata futura di questo nuovo obbligo diviene a nostro avviso indispensabile analizzare le modifiche che si sono susseguite nel corso del processo legislativo.
In effetti sia l’avamprogetto che poi il progetto di legge contenevano una formulazione diversa, incentrata sull’obbligo degli organi societari ad agire allorquando vi fosse “fondato timore” (“begründete Besorgnis”) d’incapacità a far fronte (sistematicamente e dunque non già episodicamente) ai propri impegni entro un lasso di tempo che fra avamprogetto e progetto si è raccorciato a 6 mesi, dai 12 di partenza, per le società esenti da revisione ordinaria.
Nell’attuale formulazione il concetto di fondato timore è stato sostituito dal generico obbligo di sorveglianza, che non possiamo interpretare se non come obbligo permanente e dunque non solo derivante da un fondato timore.
Nel corso del processo legislativo non è stato stralciato solo il concetto di “fondato timore”, bensì anche il conseguente obbligo di allestire un piano della liquidità, strumento che sia nell’avamprogetto che poi nel progetto era indicato a chiare lettere ed inteso quale corollario al “piano finanziario”, che si voleva introdurre quale strumento obbligatorio per qualsiasi azienda e non solo per le “grandi imprese” (cfr. art. 716a cpv. 1 num. 3 Avamprogetto).
Quello che appar dunque essere un “silenzio qualificato” della legge circa gli strumenti da utilizzarsi per assolvere all’obbligo di sorveglianza, diviene al contrario assordante e ancora più palese prendendo atto degli ulteriori oneri a carico del CdA menzionati al capoverso 2 dell’art. 725 CO:
“Se vi è il rischio che la società diventi insolvente, il consiglio d’amministrazione adotta provvedimenti che garantiscano la solvibilità. Nella misura del necessario, adotta altri provvedimenti di risanamento della società o ne propone l’adozione all’assemblea generale qualora siano di competenza di quest’ultima. Se necessario, presenta una domanda di moratoria concordataria.”
Ebbene, quale altro strumento se non un piano di liquidità può permettere di prendere coscienza dell’esistenza di un rischio d’insolvenza? In effetti la presa coscienza di un rischio presuppone che gli effetti del medesimo non si siano già manifestati. E poi, come sarebbe possibile adottare “provvedimenti che garantiscano la solvibilità” con la dovuta efficacia senza un piano di liquidità?
Particolarmente rilevante ai fini della comprensione della ratio e dunque della portata del nuovo art. 725 CO è il seguente commento inserito a pagina 138 del Rapporto esplicativo concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (diritto della società anonima) rassegnato con l’avamprogetto di legge:
“L’articolo 725 diviene prioritario rispetto alle regole concernenti la perdita di capitale e l’eccedenza dei debiti e costituisce il fulcro del nuovo diritto in materia di risanamento nel CO”.
In effetti il tenore di tale commento, espresso agli inizi del processo legislativo, non è stato per nulla modificato dagli apparenti sfoltimenti che l’art. 725 CO ha subito nel lungo iter che ha dato la luce alla versione finale che entrerà in vigore il 01.01.2023. Se da un lato è evidente che l’insolvenza può toccare società perfettamente capitalizzate, dall’altro è palese che l’insolvenza spesso è il primo indicatore di problemi ben più strutturali, ove la volontà del legislatore è evidentemente quello di anticipare i tempi di reazione da parte del CdA.
Ciò appare evidente dalla permanenza in tutte le fasi di evoluzione dell’art. 725 CO dell’obbligo residuale: ovvero quello di presentare una domanda di moratoria concordataria qualora le misure adottate in proprio dal CdA non abbiano sortito gli effetti desiderati e con esse nemmeno quelle di risanamento proposte all’Assemblea. Il tutto entro i termini di “dovuta sollecitudine” imposti al CdA al capoverso 3 dell’Art. 725 CO. L’accesso all’istituto della moratoria concordataria viene dunque nettamente anticipato rispetto a quanto consentito dal diritto vigente.
Da segnalare vi è anche un altro ed ultimo elemento stralciato nel processo legislativo, questa volta già nel passaggio da avamprogetto a progetto: si tratta del coinvolgimento di un revisore qualificato, che si voleva fosse chiamato per legge ad esprimere un giudizio sul piano di liquidità redatto dal CdA qualora tale piano avesse espresso l’insussistenza del rischio d’insolvenza. È pacifico che un tale fardello avrebbe avuto quale contraltare positivo uno scarico di responsabilità per il CdA grazie proprio alla convalida del revisore sul lavoro svolto. Con la formulazione di legge che entrerà in vigore il 01.01.2023, invece, tutta la responsabilità viene scaricata unicamente sulle spalle del CdA, a tutto guadagno di flessibilità e indipendenza, ma senza più ripari e accompagnato dal dovere di “dovuta sollecitudine”.
In conclusione, a nostro avviso rientra appieno in un concetto di gestione prudente, ribadito anche dalla ad oggi scarna dottrina reperibile sul tema, appoggiarsi come linea guida ai contenuti del Progetto di legge, dotandosi dunque di un Piano di Liquidità almeno su 6 mesi per società non soggette a revisione ordinaria (ove per società ivi soggette sussiste obbligo giusta l’art. 961 CO), nonché al suo costante monitoraggio e aggiornamento.
L’Accordo amichevole COVID-19 siglato nel giugno 2020 fra Svizzera e Italia sul tema smart working, ovvero il (tele)lavoro dal domicilio del lavoratore frontaliere verrà a cadere con la fine del mese di gennaio 2023.
Il mancato rinnovo di tale accordo porterà con se delle conseguenze di cui occorre tenere conto e che sono state confermate in un recentissimo interpello da parte dell’Agenzia delle Entrate (n. 171/2023), il quale ha confermato la posizione italiana, ovvero quella secondo la quale anche solo 1 solo giorno di telelavoro svolto dopo il 1. Febbraio 2023 farà decadere i benefici di cui all’art. 15 CDI: il lavoratore frontaliere dovrà dunque dichiarare per intero i redditi conseguiti in Svizzera ed assoggettarsi interamente all’imposizione italiana.
Il concetto di lavoratore frontaliere presuppone dunque ed imperativamente che il lavoratore presti il lavoro in Svizzera, attraversando giornalmente la dogana. L’eventuale telelavoro eseguito in parte, ossia ad es. al mattino in presenza e al pomeriggio in smart working non esenta dai rischi e presta il fianco a possibili contestazioni.
Inoltre, intervenendo la disapplicazione del beneficio riservato ai frontalieri interverranno anche gli obblighi di monitoraggio fiscale per le attività finanziarie detenute all’estero, ovvero l’obbligo di compilazione del quadro RW nonché la decadenza del forfait di €7’500 di abbattimento del reddito annuo (€10’000 da quando il nuovo accordo sarà in vigore – presumibilmente dal 2024).
Resta infine da citare il potenziale rischio in capo al datore di lavoro svizzero, di vedersi attratta in Italia una stabile organizzazione personale, con tutte le conseguenze del caso.
Il recente incontro a Berna fra i rappresentanti dei due Paesi ha ridato slancio alle speculazioni circa l’entrata in vigore del nuovo testo dell’Accordo.
Il Protocollo già sottoscritto prevede infatti che l’entrata in vigore del nuovo testo e dunque del nuovo “regime” avrà effetto a partire dal primo gennaio dell’anno seguente quello del completamento dell’iter di approvazione formale da parte di entrambi i Paesi e nel caso specifico ciò che manca è l’approvazione da parte del Parlamento italiano.
Quanto sia verosimile che detta approvazione avverrà prima del 31.12.2022 rimane pertanto interamente nelle mani del Governo italiano e nelle proprie intenzioni e priorità. Qualora tale ratifica dovesse avvenire nel contesto dell’approvazione della Legge di Bilancio e dunque prima della fine del corrente anno, allora l’entrata in vigore del nuovo Accordo sui frontalieri sarà effettivamente con effetto al 01.01.2023.
La sezione tributaria della Corte di cassazione italiana ha sancito nella recentissima sentenza del 1. settembre 2022 n. 25698/2022 come sia effettivamente dato il diritto al credito d’imposta per quanto trattenuto dallo Stato estero nell’ambito della distribuzione di dividendi a persone fisiche residenti in Italia, detentrici di partecipazioni non qualificate (e dal 2018 in poi anche per quelle qualificate).
La sentenza in parola tratta un caso che concerne il pagamento di dividendi da una società USA al proprio azionista residente in Italia riconoscendo il credito per le imposte pagate all’estero sui dividendi distribuiti. Per analogia il principio tocca anche la relazione fra Svizzera ed Italia, e meglio nel caso di distribuzione di dividendi di fonte svizzera ad una persona fisica residente in Italia, ove l’Imposta Preventiva trattenuta in misura del 35% da parte dell’AFC è recuperabile in sede di dichiarazione italiana solo in ragione del 20%.
Precedentemente l’autorità fiscale italiana non riconosceva ai propri contribuenti persone fisiche il credito d’imposta sulla parte di ritenuta convenzionale che rimaneva a titolo definitivo in Svizzera, ovvero il 15%. Ciò in ragione del fatto che l’imposizione dei dividendi viene assoggetta, per diritto interno italiano, ad un imposta sostitutiva del 26% esentando il percipiente dall’obbligo dichiarativo in merito al dividendo incassato. La normativa interna italiana prevede infatti che il credito d’imposta per le imposte estere trattenute a titolo definitivo sia ammesso unicamente laddove il reddito in questione sia oggetto di dichiarazione da parte del contribuente.
La Cassazione ha quindi stabilito il principio in base al quale le norme convenzionali hanno rango superiore rispetto alla normativa interna. Pertanto, allorquando nelle Convenzioni per eliminare la doppia imposizione (la stragrande maggioranza) sia previsto l’obbligo di eliminazione della doppia imposizione giuridica, la concessione del credito d’imposta per le imposte estere, anche laddove il relativo reddito sia sottoposto ad imposta sostitutiva, deve essere riconosciuto da parte dell’Amministrazione fiscale italiana.
Con la sentenza citata in ingresso della Sezione tributaria della corte di Cassazione si è dunque finalmente raggiunto un perfetto allineamento fra diritto interno (italiano) e quanto previsto dalla relativa Convenzione contro la doppia imposizione, permettendo dunque ai contribuenti italiani azionisti di società svizzere di ricevere i dividendi a loro spettanti senza più contrasti con il diritto superiore inteso ad escludere la doppia imposizione.
Nell’attesa che l’Agenzia delle Entrate emani una circolare apposita che recepisca il giudicato e renda l’applicazione del principio stabilito nella citata sentenza ancora più semplice, il Team di Arifida rimane a disposizione per qualsiasi necessità.
Con il 1. gennaio 2023 entreranno in vigore in Svizzera diverse novità in ambito di diritto societario, applicabili dunque alla Società Anonima (SA) e di riflesso anche per le Società a Garanzia Limitata (Sagl).
La prima novità riguarda la valuta in cui si potrà esprimere il capitale sociale: non più solo in Franchi svizzeri, bensì anche in Euro (EUR), Dollari americani (USD), Sterline (GBP) e Yen. Tale possibilità è aperta, oltre che alle società di nuova costituzione, anche a quelle già esistenti, mediante adeguamento retrspettivo o prospettivo all’inizio di un periodo contabile.
Ulteriore novità è rappresentata dall’introduzione del “margine di variazione del capitale” (“Kapitalband”), ovvero la possibilità di ancorare negli Statuti la concessione al Consiglio d’Amministrazione di una libertà d’azione per operare aumenti o diminuzioni di capitale entro un margine prestabilito non superiore rispetto al 50% del capitale preesistente (sia in aumento -150%- che diminuzione -50%-) ed entro un termine parimenti prestabilito di al massimo 5 anni.
Il nuovo diritto prevede inoltre delle modifiche procedurali alle disposizioni concernenti l’aumento ordinario del capitale azionario, la sua riduzione ordinaria ed infine l’aumento mediante capitale condizionale. È stato abolito l’importo nominale minimo per singola azione, importo che potrà dunque essere inferiore rispetto al minimo attuale pari ad 1 centesimo, purché tale valore risulti superiore a zero.
In tema di conferimenti in natura e liberazione del capitale mediante compensazione il nuovo diritto introduce delle novità, in sostanza adeguando la prassi vigente snellendone l’attuazione.
In tema di distribuzioni ai soci, il nuovo diritto introduce due novità sostanziali: la prima è determinata dalla possibilità di distribuire acconti su dividendi, ovvero dividendi derivanti da un esercizio in corso e dunque non ancora concluso. La seconda novità riguarda la distribuzione della riserva legale da capitale proveniente da diversi tipi di apporto ed in particolare dall’aggio (sovrapprezzo sull’emissione di nuove azioni): allineandosi ad una sentenza del 2014, il nuovo diritto ne fissa esplicitamente la liceità e rispettivamente le condizioni d’attuazione, operando un distinguo fra società operative e società holding.
Oltre alle novità di cui sopra e che concernono la struttura del capitale sociale e la gestione della sua variabilità nel tempo, vi sono da notare alcune novità a riguado i diritti (rafforzati) degli azionisti e del funzionamento dell’Assemblea Generale dei soci. Se è vero che a partire dal 1. gennaio 2023 non sarà più possibile condurre assemblee in forma circolare o rispettivamente non in sola presenza così come derogato dalle disposizioni COVID-19, il nuovo diritto societario che entrerà in vigore nella medesima data permetterà di adattare gli Statuti e prevedere altre forme di svolgimento delle Assemblee (dunque non più obbligatoriamente in presenza ed in un unico luogo, aprendo la strada allo svolgimento di Assemblee anche all’estero e rispettivamente con utilizzo di media elettronici).
Infine, ma non da ultimo, il nuovo diritto societario introduce obblighi accresciuti per il Consiglio d’amministrazione in situazioni di difficoltà finanziarie. In particolare si segnala l’obbligo esplicito in materia di vigilanza costante sulla solvibilità e dunque la facoltà di tenere fede ai debiti correnti. Oltre a ciò rimangono gli obblighi esistenti derivanti dalla constatazione di perdita di capitale, con ulteriori obblighi quali la necessità per il CdA di far verificare da un revisore il conto annuale che presenta una perdita di capitale anche laddove la società abbia rinunciato ad una revisione limitata (“opting out”), con quale unica eccezione l’avvio di una domanda di moratoria concordataria. Per quanto concerne invece il caso di eccedenza di debiti, il nuovo diritto introduce un termine di 90 giorni a far data dall’allestimento di un bilancio intermedio (verificato) che sospende l’obbligo di avviso al giudice qualora si sia in presenza di fondate possibilità di risanamento, rispettivmente di eliminazione dell’eccedenza di debiti senza pregiudizio per gli interessi dei creditori.
IN CONCLUSIONE: il nuovo diritto apporta delle novità che modernizzano il diritto societario alla prassi e rispettivamente alle aspettative del mondo economico. Le novità che toccano sia i soci che il Consiglio d’Amministrazione richedono dunque un approccio attivo, volto a cogliere opportunità e consapevolezza dei nuovi diritti e delle nuove responsabilità introdotte, riesaminando in particolare l’attualità di statuti, regolamenti d’organizzazione e patti parasociali. Il nuovo diritto entrerà in vigore il 01.01.2023, laddove è possibile sin da subito procedere a modifiche statutarie (prevedendone però l’entrata in vigore dal 01.01.2023), laddove il diritto transitorio prevede che gli Statuti non conformi al nuovo diritto dovranno essere aggiornati entro due anni.
Per qualsiasi necessità, il Team di Arifida è a vostra disposizione: non esitate a contattarci!
Con il 1. gennaio 2023 entrerà in vigore la revisione del Codice Civile che tocca il diritto successorio.
Quali sono le principali modifiche?
Così come per l’ordinamento attuale, che rimane in vigore sino al 31.12.2022, l’espressione della volontà da parte del testatore continua a richiede una regolamentazione attiva e meglio nelle forme previste dalla legge, le quali laddove già effettuate sulla scorta del diritto attualmente vigente, andranno se del caso adattate, rispettivamente aggiornate.
Per quanto concerne i cosiddetti “partner di fatto” la revisione del diritto successorio non introduce diritti specifici: in funzione però della riduzione della quota legittima per gli altri eredi, i partner di fatto potranno essere maggiormente beneficiati, sempre mediante regolamentazione attiva (ovvero, ad es. mediante testamento olografo).
Quanto sopra rientra nell’ambito di una prima fase di revisione del diritto successorio, alla quale seguirà un’ulteriore fase che toccherà lo specifico ambito delle successioni di aziende di famiglia. Il progetto preliminare di legge presentato dal Consiglio federale prevede in particolare dei provvedimenti volti ad evitare la frammentazione di aziende nel contesto di una successione, istituendo principi comuni per agevolare il cosiddetto “buy out” di coeredi non destinatari dell’azienda di famiglia.
Per qualsiasi ulteriore approfondimento, il nostro Team di specialisti rimane volentieri a disposizione.
9 Febbraio 2022 – A seguito di decisione da parte dell’attuale Governo italiano (“Family Act”, DL 21 dicembre 2021 n. 230), a partire dal prossimo 1. Marzo 2022 entrerà in vigore il diritto ad un nuovo assegno familiare, cosiddetto “assegno unico”, al quale avranno diritto tutti i cittadini UE residenti in Italia (congiuntamente ai cittadini extra-UE con permesso di soggiorno permanente in Italia).
Considerato come tale agevolazione toccherà tutte le lavoratrici ed i lavoratori frontalieri, sul versante svizzero ciò comporterà la necesità per questi ultimi di procedere attivamente alla richiesta di revisione del diritto alla percezione degli assegni familiari (AF), sulla scorta della compilazione di un apposito modulo (denominato “Revisione per persone salariate – Accertamento prestazioni familiari in Italia“) edito dallo IAS di Bellinzona e attualmente spedito a tutti i lavoratori beneficiari oppure scaricabile dal sito www.iasticino.ch, in congiunzione con la compilazione del modulo ISEE 2022 edito dall’INPS.
Sempre sul versante svizzero ciò comporterà che con effetto dal mese di marzo 2022 verrà sospeso il pagamento degli AF sino al momento in cui lo IAS trasmetterà la propria decisione di revisione, tenendo dunque in considerazione quanto versato in Italia direttamente dall’INPS. Si badi che tale decisone avrà effetto retroattivo e dunque permetterà ai lavoratori di recuperare gli AF non percepiti nel mentre.
Quanto sopra a valersi evidentemente per tutti i lavoratori affiliati allo IAS: per quelli affiliati ad altre Casse di Compensazione, occorrerà far riferimento alle disposizioni specifiche emanate da ciascuna Cassa.
Il 1. gennaio 2021 è entrato in vigore il “Decreto esecutivo concernente il salario minimo orario per settore economico” del 18 novembre 2020, il quale poggia le proprie basi nella “Legge sul salario minimo” dell’11 dicembre 2019, entrata in vigore a seguito di approvazione di un’inizativa popolare lo scorso 14 giugno 2015.
Il Decreto riporta l’elenco di ogni ramo economico, il rispettivo salario orario mediano a livello svizzero e rispettivamente l’obiettivo per il Canton Ticino, ovvero un minimo pari al 55% del salario orario mediano svizzero.
L’adeguamento della struttura salariale all’interno di ogni singola azienda è previsto in diverse tappe, la prima delle quali (“fase 1”) da porre in essere entro il 31 dicembre 2021 e meglio entro i termini fissati dal Decreto, ovvero un minimo oscillante fra 19.00 Fr/h e 19.50 Fr/h, a dipendenza del settore economico di appartenenza (inquadramento NOGA).
Le successive fasi di attuazione sono le seguenti:
Terminata la fase transitoria prevista dalla Legge (ovvero il 31.12.2024), il salario minimo cantonale rimarrà compreso fra 19.75 Fr/h e 20.25 Fr/h a dipendenza del settore di appartenenza del datore di lavoro, salvo aggiornamenti annuali in base all’evoluzione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo.
A livello di sanzioni in caso d’infrazione, la Legge prevede una sanzione amministrativa sino a Fr. 30’000.-, rispettivamente proporzionale all’importo risparmiato dai datori di lavoro per mancato adeguamento. Tale proporzionalità si attesta al 160% della differenza fra salario dovuto secondo la Legge e quanto effettivamente corrisposto. Tale proporzionalità potrà essere ridotta sino al 50%, qualora venga provata l’effettiva integrazione salariale retroattiva.
Per qualsiasi ulteriore necessità o complemento informativo, non esitate a contattare i nostri specialisti!
Con una sentenza del 23 aprile 2019 ( visualizzala qui ) il Tribunale Federale ha avuto modo di chinarsi su di un tema di non poco rilievo: il diritto da parte del lavoratore a chiedere il rimborso per le spese sostenute dalla propria economia domestica e direttamente correlate allo “smart working”.
Ebbene, i giudici della massima istanza federale, sono giunti alla conclusione che un rimborso è dovuto e ciò in ragione dell’art. 327a CO qualora sul luogo di lavoro non esista un’infrastruttura a disposizione del lavoratore oppure la stessa risulti insufficiente, così da rendere indispensabile l’utilizzo di un’ulteriore infrastruttura messa a disposizione dal lavoratore presso il suo domicilio.
Nella sentenza in rassegna viene pertanto riconosciuto al dipendente al quale non venne messa a disposizione una postazione di lavoro con relativo archivio presso gli uffici del datore di lavoro un rimborso forfettario di Fr. 150.- mensili.
Cercando di trasporre questa sentenza ai temi di stretta attualità che hanno visto un buon numero di lavoratori trascorrere settimane e mesi in telelavoro, non è possibile giungere a conclusioni immediate, laddove comunque il criterio fondamentale per decidere se possa o meno sussistere un diritto al rimborso ex art. 327a CO sembra poggiare sull’esistenza o meno di una postazione di lavoro presso il datore di lavoro. Certo è che nel caso del telelavoro a seguito dell’emergenza sanitaria, l’obiettivo primario del datore di lavoro non era certo quello di risparmiare sui costi di affitto, bensì semmai di privilegiare la salute dei dipendenti.
Berna, 18.09.2020 – Nella sua seduta del 18 settembre 2020, il Consiglio federale ha licenziato il messaggio concernente la nuova legge sulle fideiussioni solidali COVID-19. Lo scopo è trasporre in una legge ordinaria l’ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19, emanata sotto forma di ordinanza di necessità e la cui validità è limitata al 25 settembre 2020. Poiché la restituzione dei prestiti richiederà molti anni, è necessaria una legge federale che disciplini il disbrigo delle pratiche relative ai crediti e alle fideiussioni. I partecipanti che si sono espressi nel quadro della consultazione hanno accolto positivamente il progetto.
Il 25 marzo 2020 il Consiglio federale ha adottato l’ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19 per assicurare liquidità alle imprese svizzere. In questo modo le PMI hanno potuto accedere in modo rapido e senza formalità burocratiche ai crediti bancari garantiti dalle quattro organizzazioni riconosciute che concedono fideiussioni. A sua volta, la Confederazione si è impegnata a indennizzare tali organizzazioni per le perdite derivanti dalle fideiussioni. A fine agosto erano stati garantiti poco più di 136 000 crediti per un importo di 16,4 miliardi di franchi. Oltre l’80 per cento dei crediti sono stati concessi a piccole imprese con meno di dieci posti a tempo pieno.
Il Consiglio federale è tenuto a sottoporre al Parlamento i disegni di legge per la trasposizione nel diritto ordinario delle ordinanze di necessità entro un termine di sei mesi. Il presente disegno di legge disciplina i diritti e gli obblighi delle quattro organizzazioni riconosciute che concedono fideiussioni, in particolare nel caso in cui le banche o PostFinance SA escutano le fideiussioni e i crediti siano quindi trasferiti alle organizzazioni che concedono le fideiussioni. Nel contempo, l’Esecutivo attua alcune richieste del Parlamento. La nuova legge disciplina tutti gli aspetti importanti nell’arco della durata dei crediti e delle fideiussioni. Inoltre, contiene strumenti per la lotta contro gli abusi e il trattamento dei casi di rigore.
Quasi tutti i partecipanti alla consultazione si sono dichiarati a favore dell’ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19 e alla sua trasposizione nella nuova legge. In particolare approvano la rinuncia al divieto parziale di effettuare investimenti, la considerazione dei casi di rigore basandosi sui singoli casi e la possibilità di prorogare il termine previsto per l’ammortamento da cinque a dieci anni. È stata espressamente approvata anche la rinuncia a trasformare i crediti COVID-19 in contributi a fondo perduto.
In singoli pareri è stata chiesta una proroga del termine ordinario previsto per l’ammortamento anche in assenza di un caso di rigore. È stato proposto pure un allentamento del divieto di distribuire dividendi. Alcuni partecipanti hanno inoltre chiesto di prorogare il termine per presentare una richiesta di credito. Il Consiglio federale respinge queste proposte di modifica ed espone le ragioni di tale rifiuto nel messaggio (si veda il n. 2). A seguito dei risultati univoci raccolti in sede di consultazione, il testo del disegno di legge corrisponde in gran parte all’avamprogetto posto in consultazione.
Il Consiglio federale propone al Parlamento di trattare la legge nella sessione invernale secondo la procedura straordinaria. Eccezionalmente, entrambe le due Camere dovranno esprimersi in merito alla legge nella medesima sessione. Ciò dovrebbe consentire di porre in vigore la legge il 1° gennaio 2021.
Contestualmente all’adozione del messaggio, il Consiglio federale prolunga la durata di validità dell’ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19 in modo da evitare lacune normative fino all’entrata in vigore della nuova legge.
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