Il 1. gennaio 2021 è entrato in vigore il “Decreto esecutivo concernente il salario minimo orario per settore economico” del 18 novembre 2020, il quale poggia le proprie basi nella “Legge sul salario minimo” dell’11 dicembre 2019, entrata in vigore a seguito di approvazione di un’inizativa popolare lo scorso 14 giugno 2015.

Il Decreto riporta l’elenco di ogni ramo economico, il rispettivo salario orario mediano a livello svizzero e rispettivamente l’obiettivo per il Canton Ticino, ovvero un minimo pari al 55% del salario orario mediano svizzero.

L’adeguamento della struttura salariale all’interno di ogni singola azienda è previsto in diverse tappe, la prima delle quali (“fase 1”) da porre in essere entro il 31 dicembre 2021 e meglio entro i termini fissati dal Decreto, ovvero un minimo oscillante fra 19.00 Fr/h e 19.50 Fr/h, a dipendenza del settore economico di appartenenza (inquadramento NOGA).

Le successive fasi di attuazione sono le seguenti:

Terminata la fase transitoria prevista dalla Legge (ovvero il 31.12.2024), il salario minimo cantonale rimarrà compreso fra 19.75 Fr/h e 20.25 Fr/h a dipendenza del settore di appartenenza del datore di lavoro, salvo aggiornamenti annuali in base all’evoluzione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo.

A livello di sanzioni in caso d’infrazione, la Legge prevede una sanzione amministrativa sino a Fr. 30’000.-, rispettivamente proporzionale all’importo risparmiato dai datori di lavoro per mancato adeguamento. Tale proporzionalità si attesta al 160% della differenza fra salario dovuto secondo la Legge e quanto effettivamente corrisposto. Tale proporzionalità potrà essere ridotta sino al 50%, qualora venga provata l’effettiva integrazione salariale retroattiva.

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Con una sentenza del 23 aprile 2019 ( visualizzala qui ) il Tribunale Federale ha avuto modo di chinarsi su di un tema di non poco rilievo: il diritto da parte del lavoratore a chiedere il rimborso per le spese sostenute dalla propria economia domestica e direttamente correlate allo “smart working”.

Ebbene, i giudici della massima istanza federale, sono giunti alla conclusione che un rimborso è dovuto e ciò in ragione dell’art. 327a CO qualora sul luogo di lavoro non esista un’infrastruttura a disposizione del lavoratore oppure la stessa risulti insufficiente, così da rendere indispensabile l’utilizzo di un’ulteriore infrastruttura messa a disposizione dal lavoratore presso il suo domicilio.

Nella sentenza in rassegna viene pertanto riconosciuto al dipendente al quale non venne messa a disposizione una postazione di lavoro con relativo archivio presso gli uffici del datore di lavoro un rimborso forfettario di Fr. 150.- mensili.

Cercando di trasporre questa sentenza ai temi di stretta attualità che hanno visto un buon numero di lavoratori trascorrere settimane e mesi in telelavoro, non è possibile giungere a conclusioni immediate, laddove comunque il criterio fondamentale per decidere se possa o meno sussistere un diritto al rimborso ex art. 327a CO sembra poggiare sull’esistenza o meno di una postazione di lavoro presso il datore di lavoro. Certo è che nel caso del telelavoro a seguito dell’emergenza sanitaria, l’obiettivo primario del datore di lavoro non era certo quello di risparmiare sui costi di affitto, bensì semmai di privilegiare la salute dei dipendenti.

Berna, 18.09.2020 – Nella sua seduta del 18 settembre 2020, il Consiglio federale ha licenziato il messaggio concernente la nuova legge sulle fideiussioni solidali COVID-19. Lo scopo è trasporre in una legge ordinaria l’ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19, emanata sotto forma di ordinanza di necessità e la cui validità è limitata al 25 settembre 2020. Poiché la restituzione dei prestiti richiederà molti anni, è necessaria una legge federale che disciplini il disbrigo delle pratiche relative ai crediti e alle fideiussioni. I partecipanti che si sono espressi nel quadro della consultazione hanno accolto positivamente il progetto.

Il 25 marzo 2020 il Consiglio federale ha adottato l’ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19 per assicurare liquidità alle imprese svizzere. In questo modo le PMI hanno potuto accedere in modo rapido e senza formalità burocratiche ai crediti bancari garantiti dalle quattro organizzazioni riconosciute che concedono fideiussioni. A sua volta, la Confederazione si è impegnata a indennizzare tali organizzazioni per le perdite derivanti dalle fideiussioni. A fine agosto erano stati garantiti poco più di 136 000 crediti per un importo di 16,4 miliardi di franchi. Oltre l’80 per cento dei crediti sono stati concessi a piccole imprese con meno di dieci posti a tempo pieno.

Il Consiglio federale è tenuto a sottoporre al Parlamento i disegni di legge per la trasposizione nel diritto ordinario delle ordinanze di necessità entro un termine di sei mesi. Il presente disegno di legge disciplina i diritti e gli obblighi delle quattro organizzazioni riconosciute che concedono fideiussioni, in particolare nel caso in cui le banche o PostFinance SA escutano le fideiussioni e i crediti siano quindi trasferiti alle organizzazioni che concedono le fideiussioni. Nel contempo, l’Esecutivo attua alcune richieste del Parlamento. La nuova legge disciplina tutti gli aspetti importanti nell’arco della durata dei crediti e delle fideiussioni. Inoltre, contiene strumenti per la lotta contro gli abusi e il trattamento dei casi di rigore.

Larga approvazione espressa in fase di consultazione

Quasi tutti i partecipanti alla consultazione si sono dichiarati a favore dell’ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19 e alla sua trasposizione nella nuova legge. In particolare approvano la rinuncia al divieto parziale di effettuare investimenti, la considerazione dei casi di rigore basandosi sui singoli casi e la possibilità di prorogare il termine previsto per l’ammortamento da cinque a dieci anni. È stata espressamente approvata anche la rinuncia a trasformare i crediti COVID-19 in contributi a fondo perduto.

In singoli pareri è stata chiesta una proroga del termine ordinario previsto per l’ammortamento anche in assenza di un caso di rigore. È stato proposto pure un allentamento del divieto di distribuire dividendi. Alcuni partecipanti hanno inoltre chiesto di prorogare il termine per presentare una richiesta di credito. Il Consiglio federale respinge queste proposte di modifica ed espone le ragioni di tale rifiuto nel messaggio (si veda il n. 2). A seguito dei risultati univoci raccolti in sede di consultazione, il testo del disegno di legge corrisponde in gran parte all’avamprogetto posto in consultazione.

Il Consiglio federale propone al Parlamento di trattare la legge nella sessione invernale secondo la procedura straordinaria. Eccezionalmente, entrambe le due Camere dovranno esprimersi in merito alla legge nella medesima sessione. Ciò dovrebbe consentire di porre in vigore la legge il 1° gennaio 2021.

Contestualmente all’adozione del messaggio, il Consiglio federale prolunga la durata di validità dell’ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19 in modo da evitare lacune normative fino all’entrata in vigore della nuova legge.


Indirizzo cui rivolgere domande

Amministrazione federale delle finanze AFF, Comunicazione
Tel. +41 58 465 16 06,
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A partire dal 1. gennaio 2020 e a seguito dell’approvazione in occasione della votazione popolare del 19 maggio 2019, il Consiglio federale ha fissato l’aumento dei contributi salariali AVS dall’attuale 8,4% al 8,7%. Tale aumento sarà finanziato mediante aumento dei contributi (aritetici) a carico dei datori di lavoro e dei salariati, pari allo 0,15% ciascuno. Il tasso complessivo di contribuzione AVS/AI/IPG passerà pertanto dal 10,25% allo 10,55%.

Medesima sorte anche per i lavoratori indipendenti: il contributo a partire dal 1. gennaio 2020 passerà dal 7,8% al 8,1%, mentre il contributo minimo per AVS/AI/IPG per persone senza attività lucrativa passerà da CHF 482.- a CHF 496.-.

Fonte: www.avs-ai.ch

Nonostante siano in atto diverse revisioni legislative tendenti ad alleggerire gli oneri di documentazione e archiviazione delle aziende  (cfr. Rapporto del Consiglio Federale del 27 Settembre 2019), per quanto concerne  la tenuta e la conservazione dei libri contabili, continua a valere quanto previsto all’art. 958f CO, ovvero l’obbligo di conservazione decennale, a decorrere dalla fine dell’esercizio contabile. In particolare la conservazione fisica con firma originale è necessaria per la relazione sulla gestione e la relazione di revisione.

Se è vero che i libri e i documenti contabili possono essere conservati anche su supporto elettronico, è anche vero che la loro fruibilità nel termine decennale deve poter essere possibile “in ogni momento”, così come assicurata deve essere la loro “integrità”, ovvero “inalterabilità” (cfr. Olc, Ordinanza sui libri di commercio).

L’archiviazione fisica rimane pertanto lo strumento più sicuro e per molti anche più pratico: ecco perchè Arifida continua a mettere a disposizione degli interessati i propri servizi a riguardo della corretta conservazione e gestione del patrimonio documentale, comprese le attività di ritiro, catalogazione, classificazione ed archiviazione di documenti cartacei in originale.

La Divisione Archivi di Arifida si occupa della gestione in outsourcing di archivi cartacei, garantendo un servizio strategico ed efficiente in conformità alle normative di legge e secondo i fondamentali requisiti di sicurezza, privacy e tempestiva reperibilità del materiale depositato.

Siamo a vostra disposizione per qualsiasi necessità, con ampi spazi destinati esclusivamente a tale scopo.

La domanda è certamente provocatoria, ma tocca un tema molto sensibile e meglio: la perdita della capacità di discernimento.

Il Codice civile svizzero prevede all’art. 374 che qualora una persona divenga incapace di discernimento, il diritto alla rappresentanza per “tutti gli atti giuridici abitualmente necessari al mentenimento” nonché “l’amministrazione ordinaria del reddito e dei rimanenti beni” spetta al coniuge oppure al partner registrato, così come “il potere di aprire e sbrigare la corrispondenza“.

Qualora invece non si disponga di un coniuge, rispettivamente di un partner registrato, tale diritto  spetta all’Autorità di protezione degli adulti competente per il territorio, ovvero il domicilio della persona che ha perso la capacità di discernimento. Da notare che a tale Autorità compete anche l’obbligo di approvare eventuali atti “straordinari”, ovvero per esclusione tutto cio che non rientra nel concetto di “abitualità” e “ordinarietà”.

Per coloro che, per qualsiasi motivo, preferissero beneficiare di una rappresentanza diversa rispetto a quella prevista dalla legge, è bene che valutino quanto previsto all’Art. 360 del Codice civile e meglio: il mandato precauzionale. Esso altro non rappresenta che la designazione di una persona fisica o giuridica, affinché abbia a provvedere alla cura della propria persona o dei propri interessi patrimoniali, nonché di rappresentanza nelle relazioni giuridiche, qualora sia toccato dalla perdita della capacità di discernimento. Con tale mandato sarà inoltre possibile attribuire compiti precisi ed istruzioni dettagliate, diveramente sarà inteso come generale.

La forma da rispettare per l’allestimento del mandato precauzionale è in sostanza quella del testamento: dunque, forma olografa (ovvero interamente scritta di proprio pugno) oppure per atto pubblico. La medesima forma sarà da rispettare anche per un’eventuale revoca.

Non esistendo un particolare obbligo a notificare dell’esistenza di tale mandato un terzo, soprattutto laddove prodotto in forma olografa, è consigliata la notifica (facoltativa) all’ufficio dello stato civile competente in base al domicilio, affinché lo iscriva nell’apposita banca dati centrale.

Si badi inoltre che il mandato precauzionale ha come contenuto unico la gestione degli interessi patrimoniali (incl. la prappresentnaza nelle relazioni giuridiche) della perosna che ha perso la capacità di discernimento, così come la cura della propria persona. Esso non ha nulla a che vedere con le cosiddette Direttive del paziente (Art. 370 e segg. Codice civile svizzero), le quali si concentrano invece sulla scelta delle indicazioni mediche e terapeutiche alle quali si vuole essere sottoposti oppure meno. Per quest’ultimo documento è bene rivolgersi direttamente al proprio medico curante.

Il team di Arifida è volentieri a disposizione per qualsiasi approfondimento.

“Un nuovo studio globale rivela che oltre due impiegati su tre lavorano almeno un giorno alla settimana da una postazione diversa dal proprio ufficio. Il 53% dall’estero per almeno la metà della settimana, facendo presagire una rivalutazione degli immobili aziendali.

Secondo IWG, il gruppo che possiede le principali aziende che forniscono spazi di lavoro, tra cui Regus e Spaces, la comparsa di questi “mobile workers” è frutto di cambiamenti tecnologici, della globalizzazione e delle diverse aspettative dei dipendenti.

Per intere generazioni, il lavoro d’ufficio è stato caratterizzato da una sede fissa e da una tipica giornata lavorativa, dalle 9 alle 17. Oggi però una buona parte delle aziende sta iniziando ad adottare un modello lavorativo molto diverso, che offre vantaggi sia per l’azienda stessa sia per i suoi dipendenti.

Più della metà (56%) è d’accordo sul fatto che offrire lavoro flessibile migliori la soddisfazione lavorativa e ciò dimostra la necessità delle aziende di garantire ambienti lavorativi adatti ai dipendenti di oggi, al fine di mantenere una forza lavoro di alto livello.”

Estratto da Ticino Finanza del 5 Giugno 2018

BELLINZONA – Su proposta del Dipartimento delle finanze e dell’economia (DFE), nella sua seduta odierna il Consiglio di Stato ha approvato la modifica del Regolamento sulla Legge per l’innovazione economica che permette di sostenere lo sviluppo di progetti di start-up innovative ammesse al programma della Confederazione CTI Start-up.
La rinnovata Legge per l’innovazione economica ha sinora permesso di aiutare oltre 80 aziende ticinesi nei loro processi d’innovazione. Questa nuova misura si inserisce nella strategia coordinata per le start-up innovative presentata dal DFE lo scorso 28 marzo, che a sua volta concretizza una delle misure individuate dal Tavolo di lavoro sull’economia ticinese per questo tipo di aziende.
La nuova misura contribuisce a rendere il Ticino un cantone particolarmente attrattivo per la nascita e la crescita di start-up innovative. Essa intende in particolare incoraggiare le start-up nate o giunte su territorio ticinese a partecipare al programma promosso dalla Commissione per la tecnologia e l’innovazione CTI Start-up, sostenendole nell’acquisto da istituti o da enti terzi di servizi di consulenza legati all’innovazione e allo sviluppo del progetto aziendale.
L’ottenimento del marchio “CTI Start-up Label”, certificato di qualità rilasciato al termine del programma e riconosciuto dagli investitori, favorisce l’entrata sul mercato ai progetti più meritevoli.
Il DFE coglie inoltre l’occasione per comunicare che la Commissione per l’innovazione economica, riunitasi il 6 luglio scorso, ha preavvisato positivamente altri due progetti d’innovazione promossi da altrettante aziende ticinesi: ciò porta a 169 il numero di progetti sostenuti dalla rinnovata Legge per l’innovazione economica (86 aziende), per un ammontare complessivo di oltre 10 milioni di franchi stanziati. Con l’impegno di oltre metà dei finanziamenti previsti per il quadriennio 2016-2019, e in particolare l’importante ricorso alla misura prevista dall’art. 7 a sostegno di investimenti immateriali – ricerca e sviluppo, prototipazione, acquisto di servizi d’innovazione – il Governo ticinese conferma la buona riuscita del cambio di paradigma volto a incentivare l’avvio di progetti innovativi, introdotto dalla rinnovata Legge, entrata in vigore poco più di un anno fa.

Arifida vi aiuterà non solo nella fase istituzionale, ma anche nella proposta sul territorio.