Nel mese di marzo 2022 è stata approvata dal Parlamento la Legge federale sulla lotta contro l’abuso del fallimento, la cui finalità è quella di stringere diverse maglie presenti nell’ordinamento attuale, le quali permettevano ai debitori di sottrarsi ai propri obblighi finanziari a scapito dei creditori.
Cosa cambierà dunque dal 1. gennaio 2025? Ecco le principali novità:
I crediti di diritto pubblico (ad es.: crediti fiscali oppure relativi agli oneri sociali) potranno essere azionati mediante esecuzione in via di fallimento,
Le autorità chiamate a gestire un fallimento saranno tenute a deferire direttamente al Ministero Pubblico competente eventuali reati o sospetto di reati constatati in materia di fallimento,
L’Ufficio fallimento incaricato dell’amministrazione di un fallimento, avrà per tutta la durata del medesimo, facoltà di ottenere l’accesso agli invii postali indirizzati al debitore e di aprirli,
Il Registro centrale di commercio permetterà di effettuare ricerche sulle persone (amministratori, gerenti),
Le interdizioni ad esercitare un’attività (quale organo di una società), iscritte nel casellario giudiziale, saranno comunicate all’autorità di alta vigilanza sul registro di commercio, la quale potrà richiedere all’Ufficio del Registro di commercio competente la cancellazione della persona interessata,
La rinuncia alla revisione limitata (“opting out”) avrà valenza solo a partire dal prossimo esercizio commerciale e non più retroattiva,
Il cosiddetto “commercio di mantelli societari” sarà proibito per tutte quelle società che risulteranno oberate dai debiti, prive di attività commerciale nonché di attivi realizzabili,
Infine, le Amministrazioni fiscali di tutti i Cantoni saranno tenute a comunicare all’Ufficio del Registro di Commercio competente l’eventuale inadempienza nella produzione del conto annuale come previsto dalla legge, parificando dunque le inadempienze fiscali a tutte le altre lacune organizzative.
Il nostro Team di specialisti è a disposizione per qualsiasi domanda o necessità di approfondimento.