Al seguito dell’approvazione del disegno di legge da parte del Consiglio dei Ministri italiano, avvenuta lo scorso 24 novembre 2022 e dunque il passaggio dell’incarto al Parlamento italiano per la ratifica finale si sono aperte speculazioni ed interpretazioni circa la più prossima entrata in vigore del nuovo accordo.

Premesso dunque che la ratifica da parte del Parlamento italiano è attesa in corso di 2023, giova ricordare che l’art. 9 par. 1 del nuovo accordo stabilisce come rimarranno imponibili soltanto in Svizzera i lavoratori frontalieri che “alla data dell’entrata in vigore solgono oppure che tra il 31 dicembre 2018 e la data dell’entrata in vigore hanno svolto un’attività di lavoro dipendente nell’area di frontiera in Svizzera per un datore di lavoro ivi residente, una stabile organizzazione o una base fissa svizzere“.

Se dunque da un lato tale paragrafo fa nascere la definizione di “vecchio frontaliere”, ovvero del frontaliere che per “diritto acquisito” continuerà a fruire dei vantaggi del vecchio regime, occorre chinarsi sullo statuto di “nuovo frontaliere” e rispettivamente del momento in cui entrerà effettivamente in funzione.

Ebbene, considerato come -sempre secondo il testo del nuovo accordo- gli effetti si esplicheranno con il primo gennaio dell’anno successivo a quello della ratifica, le conclusioni non possono che essere le seguenti:

1- sarà considerato “nuovo frontaliere” il lavoratore dipendente che inizierà la propria attività lavorativa in Svizzera (per la prima volta, ovvero non avendovi già lavorato precedentemente e meglio dopo il 31 dicembre 2018) il giorno seguente quello di ratifica dell’accordo da parte del Parlamento italiano;

2- per il periodo che intercorre tra tale giorno ed il 31.12.2023 la fiscalità sulla remunerazione percepita dal lavoratore seguirà i dettami dell’attuale accordo, mentre dal 01.01.2024 sottostarà invece ai principi del nuovo accordo.