La sezione tributaria della Corte di cassazione italiana ha sancito nella recentissima sentenza del 1. settembre 2022 n. 25698/2022 come sia effettivamente dato il diritto al credito d’imposta per quanto trattenuto dallo Stato estero nell’ambito della distribuzione di dividendi a persone fisiche residenti in Italia, detentrici di partecipazioni non qualificate (e dal 2018 in poi anche per quelle qualificate).

La sentenza in parola tratta un caso che concerne il pagamento di dividendi da una società USA al proprio azionista residente in Italia riconoscendo il credito per le imposte pagate all’estero sui dividendi distribuiti. Per analogia il principio tocca anche la relazione fra Svizzera ed Italia, e meglio nel caso di distribuzione di dividendi di fonte svizzera ad una persona fisica residente in Italia, ove l’Imposta Preventiva trattenuta in misura del 35% da parte dell’AFC è recuperabile in sede di dichiarazione italiana solo in ragione del 20%.

Precedentemente l’autorità fiscale italiana non riconosceva ai propri contribuenti persone fisiche il credito d’imposta sulla parte di ritenuta convenzionale che rimaneva a titolo definitivo in Svizzera, ovvero il 15%. Ciò in ragione del fatto che l’imposizione dei dividendi viene assoggetta, per diritto interno italiano, ad un imposta sostitutiva del 26% esentando il percipiente dall’obbligo dichiarativo in merito al dividendo incassato. La normativa interna italiana prevede infatti che il credito d’imposta per le imposte estere trattenute a titolo definitivo sia ammesso unicamente laddove il reddito in questione sia oggetto di dichiarazione da parte del contribuente.

La Cassazione ha quindi stabilito il principio in base al quale le norme convenzionali hanno rango superiore rispetto alla normativa interna. Pertanto, allorquando nelle Convenzioni per eliminare la doppia imposizione (la stragrande maggioranza) sia previsto l’obbligo di eliminazione della doppia imposizione giuridica, la concessione del credito d’imposta per le imposte estere, anche laddove il relativo reddito sia sottoposto ad imposta sostitutiva, deve essere riconosciuto da parte dell’Amministrazione fiscale italiana.

Con la sentenza citata in ingresso della Sezione tributaria della corte di Cassazione si è dunque finalmente raggiunto un perfetto allineamento fra diritto interno (italiano) e quanto previsto dalla relativa Convenzione contro la doppia imposizione, permettendo dunque ai contribuenti italiani azionisti di società svizzere di ricevere i dividendi a loro spettanti senza più contrasti con il diritto superiore inteso ad escludere la doppia imposizione.

Nell’attesa che l’Agenzia delle Entrate emani una circolare apposita che recepisca il giudicato e renda l’applicazione del principio stabilito nella citata sentenza ancora più semplice, il Team di Arifida rimane a disposizione per qualsiasi necessità.