Con il 1. gennaio 2023 entreranno in vigore in Svizzera diverse novità in ambito di diritto societario, applicabili dunque alla Società Anonima (SA) e di riflesso anche per le Società a Garanzia Limitata (Sagl).

La prima novità riguarda la valuta in cui si potrà esprimere il capitale sociale: non più solo in Franchi svizzeri, bensì anche in Euro (EUR), Dollari americani (USD), Sterline (GBP) e Yen. Tale possibilità è aperta, oltre che alle società di nuova costituzione, anche a quelle già esistenti, mediante adeguamento retrspettivo o prospettivo all’inizio di un periodo contabile.

Ulteriore novità è rappresentata dall’introduzione del “margine di variazione del capitale” (“Kapitalband”), ovvero la possibilità di ancorare negli Statuti la concessione al Consiglio d’Amministrazione di una libertà d’azione per operare aumenti o diminuzioni di capitale entro un margine prestabilito non superiore rispetto al 50% del capitale preesistente (sia in aumento -150%- che diminuzione -50%-) ed entro un termine parimenti prestabilito di al massimo 5 anni.

Il nuovo diritto prevede inoltre delle modifiche procedurali alle disposizioni concernenti l’aumento ordinario del capitale azionario, la sua riduzione ordinaria ed infine l’aumento mediante capitale condizionale. È stato abolito l’importo nominale minimo per singola azione, importo che potrà dunque essere inferiore rispetto al minimo attuale pari ad 1 centesimo, purché tale valore risulti superiore a zero.

In tema di conferimenti in natura e liberazione del capitale mediante compensazione il nuovo diritto introduce delle novità, in sostanza adeguando la prassi vigente snellendone l’attuazione.

In tema di distribuzioni ai soci, il nuovo diritto introduce due novità sostanziali: la prima è determinata dalla possibilità di distribuire acconti su dividendi, ovvero dividendi derivanti da un esercizio in corso e dunque non ancora concluso. La seconda novità riguarda la distribuzione della riserva legale da capitale proveniente da diversi tipi di apporto ed in particolare dall’aggio (sovrapprezzo sull’emissione di nuove azioni): allineandosi ad una sentenza del 2014, il nuovo diritto ne fissa esplicitamente la liceità e rispettivamente le condizioni d’attuazione, operando un distinguo fra società operative e società holding.

Oltre alle novità di cui sopra e che concernono la struttura del capitale sociale e la gestione della sua variabilità nel tempo, vi sono da notare alcune novità a riguado i diritti (rafforzati) degli azionisti e del funzionamento dell’Assemblea Generale dei soci. Se è vero che a partire dal 1. gennaio 2023 non sarà più possibile condurre assemblee in forma circolare o rispettivamente non in sola presenza così come derogato dalle disposizioni COVID-19, il nuovo diritto societario che entrerà in vigore nella medesima data permetterà di adattare gli Statuti e prevedere altre forme di svolgimento delle Assemblee (dunque non più obbligatoriamente in presenza ed in un unico luogo, aprendo la strada allo svolgimento di Assemblee anche all’estero e rispettivamente con utilizzo di media elettronici).

Infine, ma non da ultimo, il nuovo diritto societario introduce obblighi accresciuti per il Consiglio d’amministrazione in situazioni di difficoltà finanziarie. In particolare si segnala l’obbligo esplicito in materia di vigilanza costante sulla solvibilità e dunque la facoltà di tenere fede ai debiti correnti. Oltre a ciò rimangono gli obblighi esistenti derivanti dalla constatazione di perdita di capitale, con ulteriori obblighi quali la necessità per il CdA di far verificare da un revisore il conto annuale che presenta una perdita di capitale anche laddove la società abbia rinunciato ad una revisione limitata (“opting out”), con quale unica eccezione l’avvio di una domanda di moratoria concordataria. Per quanto concerne invece il caso di eccedenza di debiti, il nuovo diritto introduce un termine di 90 giorni a far data dall’allestimento di un bilancio intermedio (verificato) che sospende l’obbligo di avviso al giudice qualora si sia in presenza di fondate possibilità di risanamento, rispettivmente di eliminazione dell’eccedenza di debiti senza pregiudizio per gli interessi dei creditori.

IN CONCLUSIONE: il nuovo diritto apporta delle novità che modernizzano il diritto societario alla prassi e rispettivamente alle aspettative del mondo economico. Le novità che toccano sia i soci che il Consiglio d’Amministrazione richedono dunque un approccio attivo, volto a cogliere opportunità e consapevolezza dei nuovi diritti e delle nuove responsabilità introdotte, riesaminando in particolare l’attualità di statuti, regolamenti d’organizzazione e patti parasociali. Il nuovo diritto entrerà in vigore il 01.01.2023, laddove è possibile sin da subito procedere a modifiche statutarie (prevedendone però l’entrata in vigore dal 01.01.2023), laddove il diritto transitorio prevede che gli Statuti non conformi al nuovo diritto dovranno essere aggiornati entro due anni.

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