Il 1. gennaio 2021 è entrato in vigore il “Decreto esecutivo concernente il salario minimo orario per settore economico” del 18 novembre 2020, il quale poggia le proprie basi nella “Legge sul salario minimo” dell’11 dicembre 2019, entrata in vigore a seguito di approvazione di un’inizativa popolare lo scorso 14 giugno 2015.
Il Decreto riporta l’elenco di ogni ramo economico, il rispettivo salario orario mediano a livello svizzero e rispettivamente l’obiettivo per il Canton Ticino, ovvero un minimo pari al 55% del salario orario mediano svizzero.
L’adeguamento della struttura salariale all’interno di ogni singola azienda è previsto in diverse tappe, la prima delle quali (“fase 1”) da porre in essere entro il 31 dicembre 2021 e meglio entro i termini fissati dal Decreto, ovvero un minimo oscillante fra 19.00 Fr/h e 19.50 Fr/h, a dipendenza del settore economico di appartenenza (inquadramento NOGA).
Le successive fasi di attuazione sono le seguenti:
Terminata la fase transitoria prevista dalla Legge (ovvero il 31.12.2024), il salario minimo cantonale rimarrà compreso fra 19.75 Fr/h e 20.25 Fr/h a dipendenza del settore di appartenenza del datore di lavoro, salvo aggiornamenti annuali in base all’evoluzione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo.
A livello di sanzioni in caso d’infrazione, la Legge prevede una sanzione amministrativa sino a Fr. 30’000.-, rispettivamente proporzionale all’importo risparmiato dai datori di lavoro per mancato adeguamento. Tale proporzionalità si attesta al 160% della differenza fra salario dovuto secondo la Legge e quanto effettivamente corrisposto. Tale proporzionalità potrà essere ridotta sino al 50%, qualora venga provata l’effettiva integrazione salariale retroattiva.
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