La domanda è certamente provocatoria, ma tocca un tema molto sensibile e meglio: la perdita della capacità di discernimento.

Il Codice civile svizzero prevede all’art. 374 che qualora una persona divenga incapace di discernimento, il diritto alla rappresentanza per “tutti gli atti giuridici abitualmente necessari al mentenimento” nonché “l’amministrazione ordinaria del reddito e dei rimanenti beni” spetta al coniuge oppure al partner registrato, così come “il potere di aprire e sbrigare la corrispondenza“.

Qualora invece non si disponga di un coniuge, rispettivamente di un partner registrato, tale diritto  spetta all’Autorità di protezione degli adulti competente per il territorio, ovvero il domicilio della persona che ha perso la capacità di discernimento. Da notare che a tale Autorità compete anche l’obbligo di approvare eventuali atti “straordinari”, ovvero per esclusione tutto cio che non rientra nel concetto di “abitualità” e “ordinarietà”.

Per coloro che, per qualsiasi motivo, preferissero beneficiare di una rappresentanza diversa rispetto a quella prevista dalla legge, è bene che valutino quanto previsto all’Art. 360 del Codice civile e meglio: il mandato precauzionale. Esso altro non rappresenta che la designazione di una persona fisica o giuridica, affinché abbia a provvedere alla cura della propria persona o dei propri interessi patrimoniali, nonché di rappresentanza nelle relazioni giuridiche, qualora sia toccato dalla perdita della capacità di discernimento. Con tale mandato sarà inoltre possibile attribuire compiti precisi ed istruzioni dettagliate, diveramente sarà inteso come generale.

La forma da rispettare per l’allestimento del mandato precauzionale è in sostanza quella del testamento: dunque, forma olografa (ovvero interamente scritta di proprio pugno) oppure per atto pubblico. La medesima forma sarà da rispettare anche per un’eventuale revoca.

Non esistendo un particolare obbligo a notificare dell’esistenza di tale mandato un terzo, soprattutto laddove prodotto in forma olografa, è consigliata la notifica (facoltativa) all’ufficio dello stato civile competente in base al domicilio, affinché lo iscriva nell’apposita banca dati centrale.

Si badi inoltre che il mandato precauzionale ha come contenuto unico la gestione degli interessi patrimoniali (incl. la prappresentnaza nelle relazioni giuridiche) della perosna che ha perso la capacità di discernimento, così come la cura della propria persona. Esso non ha nulla a che vedere con le cosiddette Direttive del paziente (Art. 370 e segg. Codice civile svizzero), le quali si concentrano invece sulla scelta delle indicazioni mediche e terapeutiche alle quali si vuole essere sottoposti oppure meno. Per quest’ultimo documento è bene rivolgersi direttamente al proprio medico curante.

Il team di Arifida è volentieri a disposizione per qualsiasi approfondimento.