Da inizio 2018 corre l’obbligo per imprese aventi sede all’estero ed operanti in Svizzera con clienti svizzeri di assoggettare le proprie prestazioni all’IVA e dunque di disporre di una propria iscrizione al registro IVA svizzero.

Prerogativa per confermare tale obbligo per l’impresa estera sono:

  • conseguimento di una cifra d’affari (mondiale) annuale di almeno CHF 100’000.-;
  • fornitura di prestazioni per contratto (p.es. d’appalto) in Svizzera e dunque operare fisicamente in Svizzera;

Si noti inoltre che per quanto attiene le aziende estere che effettuano spedizioni a clienti svizzeri (p.es. attraverso piattaforme e-commerce), a partire dal 1.1.2019 si renderà obbligatorio munirsi di un’iscrizione al registro IVA svizzero e dunque assoggettare le spedizioni all’IVA svizzera qualora venga conseguito un fatturato annuo di almeno CHF 100’000.- (con eccezioni per invii considerati di “lieve entità”).

Come possiamo esservi utili?

  • Aiutarvi a determinare l’effettivo obbligo fiscale
  • Assistervi nelle procedure d’iscrizione al registro IVA svizzero
  • Assistervi nella predisposizione e compilazione dei rendiconti trimestrali
  • Assistervi in ogni ambito con l’Amministrazione Federale delle contribuzioni (AFC)
  • Valutare eventuali altri aspetti legali e fiscali inerenti la vostra operatività in Svizzera, quali p.es. distacco di personale, permessi di lavoro, costituzione di una succursale oppure di una società in Svizzera.

CONSULENZA AZIENDALE ORDINARIA

  • Costituzione e domiciliazione di società nazionali
  • Gestione amministrativa
  • Tenuta della contabilità (finanziaria, analitica, salari, management reports)
  • Elaborazione dei conteggi IVA
  • Consulenza nell’allestimento delle chiusure contabili annuali (anche per consolidati)

CONSULENZE SPECIALI

  • Costituzione di società nazionali o estere, holdings, trusts e fondazioni
  • Consulenza per la stesura di contratti commerciali
  • Consulenza legale (commerciale)
    Assunzione di cariche societarie
  • Consulenza alla costituzione di fondi di investimento immobiliari svizzeri ed esteri
  • Consulenza alla costituzione di fondi di investimento mobiliari svizzeri ed esteri
  • Gestione contabile e amministrativa di fondazioni in Svizzera e all’estero
  • Valutazione di aziende e di partecipazioni
  • Affiancamento nell’ambito dell’implementazione di programmi informatici per l’amministrazione e la gestione dell’azienda (ERP/CRM)
  • Consulenza assicurativa
  • Intestazioni fiduciarie e amministrazione di valori patrimoniali (escl. la gestione patrimoniale)
    Amministrazione di concordati, fallimenti e liquidazioni di società
  • Assistenza nei rapporti con banche e altre istituzioni finanziarie nazionali ed estere

CONSULENZE STRATEGICHE

  • Aumenti di capitale
    Allestimento di patti parasociali
  • Valutazione di aziende e di partecipazioni
  • Assistenza nell’ambito di operazioni di “merger & acquisition”, di fusioni e joint-ventures, management buy-in/out
  • Risanamenti e riorganizzazioni aziendali
  • Pianificazioni strategiche (“change & risk management”)
  • Allestimento di Business Plan
  • Analisi di bilancio
  • Perizie contabili
  • Piani di liquidità
  • Analisi e strategie di comunicazione aziendale

AMMINISTRAZIONE IMMOBILIARE

Gli esperti del ramo immobiliare di Arifida si occupano dell’amministrazione di stabili ubicati nel Canton Ticino, siano essi pensati per essere messi a reddito (affitto) oppure per uso personale (P.P.P.), in maniera completa nelle seguenti modalità:

  • Gestione tecnica (su richiesta)
  • Amministrazione contabile

Quale fiduciaria membro dell’associazione di categoria SVIT, Arifida garantisce la massima professionalità ed esperienza.

Il nostro team qualificato è inoltre a disposizione per incarichi particolari e specialistici, quali ad es.:

  • Perizie e sopralluoghi
  • Constatazioni stato di fatto
  • Contrattualistica
  • Studi di fattibilità

COMPRAVENDITA E AFFITTO DI IMMOBILI

Siamo a disposizione per occuparci con professionalità e discrezione dell’affitto del vostro immobile in Ticino oppure della sua vendita, partendo da una valutazione del valore di mercato, l’allestimento della documentazione di vendita, lo svolgimento di visite con potenziali interessati sino alla formalizzazione di un’offerta d’acquisto, la verifica di bozze di rogiti notarili, il contatto con banche, la simulazione degli effetti fiscali di una vendita (TUI) e molto altro.

Ecco i nostri principali ambiti di specializzazione:

  • Soluzioni quale “one-stop-shop” per elaborazione buste paga, contabilità salari e permessi di lavoro
  • Servizio di selezione del personale e recruitment
  • Assistenza a tutto tondo per il trasferimento in Svizzera di personale dirigente nonché distacco all’estero
  • Consulenza per lo sviluppo delle risorse umane e gestione dei talenti
  • Consulenza legale in ambito di diritto del lavoro e redazione di contratti di lavoro
  • Assistenza nell’allestimento di strumenti per la valutazione delle competenze del personale e analisi delle performance e del potenziale
  • Consulenza in ambito di efficientamento dei flussi di lavoro e organizzazione di un team
  • Gestione delle buste paga e dei contributi sociali (payroll administration)
  • Creazione del file di pagamento stipendi, oppure gestione diretta per vostro conto dei pagamenti mensili degli stipendi
  • Aggiornamento periodico delle schede sul personale
  • Allestimento dei conteggi AVS, AI e di altre assicurazioni sociali
  • Allestimento dei fogli di infortunio
  • Gestione e controllo delle assenze e degli straordinari
  • Corsi di formazione interna su temi specifici
  • Assistenza in ambito di ispezioni amministrative e revisioni
  • Simulazione di buste paga e relativo netto, lordo e costo totale azienda

PAYROLL ADMINISTRATION

Il servizio di Arifida a supporto dell’elaborazione delle buste paga in outsourcing per un’azienda è generalmente offerto in due modalità d’intervento e relativa “flat-fee” senza sorprese:

    • la semplice elaborazione delle buste paga mensili ed il certificato di salario annuale;
    • in aggiunta a quanto precede, la cura di qualsiasi relazione con i diversi enti sociali in Svizzera (p.es. annuncio di malattie, infortuni, maternità, cambio dello stato civile, ecc.) su base trasparente e forfettaria annua.

Avete delle richieste particolari? Avete necessità di una consulenza mirata? Contattateci!

Arifida dispone delle abilitazioni per fungere quale organo di Revisione in Svizzera, sia nell’ambito di revisioni limitate che ordinarie.

Contattaci per saperne di più!

PAYROLL ADMINISTRATION

Il servizio di Arifida a supporto dell’elaborazione delle buste paga in outsourcing per un’azienda è generalmente offerto in due modalità d’intervento e relativa “flat-fee” senza sorprese:

  • la semplice elaborazione delle buste paga mensili ed il certificato di salario annuale;
  • in aggiunta a quanto precede, la cura di qualsiasi relazione con i diversi enti sociali in Svizzera (p.es. annuncio di malattie, infortuni, maternità, cambio dello stato civile, ecc.) su base trasparente e forfettaria annua.

Avete delle richieste particolari? Avete necessità di una consulenza mirata? Contattateci!

CONSULENZA FISCALE NAZIONALE

  • Dichiarazioni fiscali per persone fisiche e giuridiche
  • Controlli e verifiche delle tassazioni
  • Consulenza fiscale nell’ambito della costituzione di società
  • Studio e negoziazioni di accordi preventivi con le autorità fiscali
  • Consulenza fiscale e legale in materia di pianificazione patrimoniale e successoria
  • Studio e applicazione di convenzioni contro la doppia imposizione per soggetti fiscali svizzeri
  • Consulenza e pianificazione fiscale in ambito della Legge sulle Fusioni e trasformazioni
  • Consulenza in materia IVA
  • Consulenza in materia di transfer price (TP) e rapporti fra società di gruppo

CONSULENZA FISCALE INTERNAZIONALE

  • Consulenza fiscale e legale internazionale per persone fisiche e per imprese
  • Consulenza specifica per questioni fiscali in ambito internazionale
  • Analisi e assistenza per la pianificazione fiscale di imprese con attività e sedi internazionali
  • Consulenza per il trasferimento di residenza di persone fisiche e giuridiche
  • Assistenza in materia IVA nei diversi Paesi
  • Consulenza in tema di imposte dirette ed indirette nei vari Paesi europei ed extraeuropei
  • Studi di fiscalità comparata

Da oltre 40 anni il Team di esperti contabili di Arifida assiste aziende di ogni tipo in tutte le loro esigenze contabili.

Alcuni dei nostri ambiti di specializzazione:

La sezione tributaria della Corte di cassazione italiana ha sancito nella recentissima sentenza del 1. settembre 2022 n. 25698/2022 come sia effettivamente dato il diritto al credito d’imposta per quanto trattenuto dallo Stato estero nell’ambito della distribuzione di dividendi a persone fisiche residenti in Italia, detentrici di partecipazioni non qualificate (e dal 2018 in poi anche per quelle qualificate).

La sentenza in parola tratta un caso che concerne il pagamento di dividendi da una società USA al proprio azionista residente in Italia riconoscendo il credito per le imposte pagate all’estero sui dividendi distribuiti. Per analogia il principio tocca anche la relazione fra Svizzera ed Italia, e meglio nel caso di distribuzione di dividendi di fonte svizzera ad una persona fisica residente in Italia, ove l’Imposta Preventiva trattenuta in misura del 35% da parte dell’AFC è recuperabile in sede di dichiarazione italiana solo in ragione del 20%.

Precedentemente l’autorità fiscale italiana non riconosceva ai propri contribuenti persone fisiche il credito d’imposta sulla parte di ritenuta convenzionale che rimaneva a titolo definitivo in Svizzera, ovvero il 15%. Ciò in ragione del fatto che l’imposizione dei dividendi viene assoggetta, per diritto interno italiano, ad un imposta sostitutiva del 26% esentando il percipiente dall’obbligo dichiarativo in merito al dividendo incassato. La normativa interna italiana prevede infatti che il credito d’imposta per le imposte estere trattenute a titolo definitivo sia ammesso unicamente laddove il reddito in questione sia oggetto di dichiarazione da parte del contribuente.

La Cassazione ha quindi stabilito il principio in base al quale le norme convenzionali hanno rango superiore rispetto alla normativa interna. Pertanto, allorquando nelle Convenzioni per eliminare la doppia imposizione (la stragrande maggioranza) sia previsto l’obbligo di eliminazione della doppia imposizione giuridica, la concessione del credito d’imposta per le imposte estere, anche laddove il relativo reddito sia sottoposto ad imposta sostitutiva, deve essere riconosciuto da parte dell’Amministrazione fiscale italiana.

Con la sentenza citata in ingresso della Sezione tributaria della corte di Cassazione si è dunque finalmente raggiunto un perfetto allineamento fra diritto interno (italiano) e quanto previsto dalla relativa Convenzione contro la doppia imposizione, permettendo dunque ai contribuenti italiani azionisti di società svizzere di ricevere i dividendi a loro spettanti senza più contrasti con il diritto superiore inteso ad escludere la doppia imposizione.

Nell’attesa che l’Agenzia delle Entrate emani una circolare apposita che recepisca il giudicato e renda l’applicazione del principio stabilito nella citata sentenza ancora più semplice, il Team di Arifida rimane a disposizione per qualsiasi necessità.

Con il 1. gennaio 2023 entreranno in vigore in Svizzera diverse novità in ambito di diritto societario, applicabili dunque alla Società Anonima (SA) e di riflesso anche per le Società a Garanzia Limitata (Sagl).

La prima novità riguarda la valuta in cui si potrà esprimere il capitale sociale: non più solo in Franchi svizzeri, bensì anche in Euro (EUR), Dollari americani (USD), Sterline (GBP) e Yen. Tale possibilità è aperta, oltre che alle società di nuova costituzione, anche a quelle già esistenti, mediante adeguamento retrspettivo o prospettivo all’inizio di un periodo contabile.

Ulteriore novità è rappresentata dall’introduzione del “margine di variazione del capitale” (“Kapitalband”), ovvero la possibilità di ancorare negli Statuti la concessione al Consiglio d’Amministrazione di una libertà d’azione per operare aumenti o diminuzioni di capitale entro un margine prestabilito non superiore rispetto al 50% del capitale preesistente (sia in aumento -150%- che diminuzione -50%-) ed entro un termine parimenti prestabilito di al massimo 5 anni.

Il nuovo diritto prevede inoltre delle modifiche procedurali alle disposizioni concernenti l’aumento ordinario del capitale azionario, la sua riduzione ordinaria ed infine l’aumento mediante capitale condizionale. È stato abolito l’importo nominale minimo per singola azione, importo che potrà dunque essere inferiore rispetto al minimo attuale pari ad 1 centesimo, purché tale valore risulti superiore a zero.

In tema di conferimenti in natura e liberazione del capitale mediante compensazione il nuovo diritto introduce delle novità, in sostanza adeguando la prassi vigente snellendone l’attuazione.

In tema di distribuzioni ai soci, il nuovo diritto introduce due novità sostanziali: la prima è determinata dalla possibilità di distribuire acconti su dividendi, ovvero dividendi derivanti da un esercizio in corso e dunque non ancora concluso. La seconda novità riguarda la distribuzione della riserva legale da capitale proveniente da diversi tipi di apporto ed in particolare dall’aggio (sovrapprezzo sull’emissione di nuove azioni): allineandosi ad una sentenza del 2014, il nuovo diritto ne fissa esplicitamente la liceità e rispettivamente le condizioni d’attuazione, operando un distinguo fra società operative e società holding.

Oltre alle novità di cui sopra e che concernono la struttura del capitale sociale e la gestione della sua variabilità nel tempo, vi sono da notare alcune novità a riguado i diritti (rafforzati) degli azionisti e del funzionamento dell’Assemblea Generale dei soci. Se è vero che a partire dal 1. gennaio 2023 non sarà più possibile condurre assemblee in forma circolare o rispettivamente non in sola presenza così come derogato dalle disposizioni COVID-19, il nuovo diritto societario che entrerà in vigore nella medesima data permetterà di adattare gli Statuti e prevedere altre forme di svolgimento delle Assemblee (dunque non più obbligatoriamente in presenza ed in un unico luogo, aprendo la strada allo svolgimento di Assemblee anche all’estero e rispettivamente con utilizzo di media elettronici).

Infine, ma non da ultimo, il nuovo diritto societario introduce obblighi accresciuti per il Consiglio d’amministrazione in situazioni di difficoltà finanziarie. In particolare si segnala l’obbligo esplicito in materia di vigilanza costante sulla solvibilità e dunque la facoltà di tenere fede ai debiti correnti. Oltre a ciò rimangono gli obblighi esistenti derivanti dalla constatazione di perdita di capitale, con ulteriori obblighi quali la necessità per il CdA di far verificare da un revisore il conto annuale che presenta una perdita di capitale anche laddove la società abbia rinunciato ad una revisione limitata (“opting out”), con quale unica eccezione l’avvio di una domanda di moratoria concordataria. Per quanto concerne invece il caso di eccedenza di debiti, il nuovo diritto introduce un termine di 90 giorni a far data dall’allestimento di un bilancio intermedio (verificato) che sospende l’obbligo di avviso al giudice qualora si sia in presenza di fondate possibilità di risanamento, rispettivmente di eliminazione dell’eccedenza di debiti senza pregiudizio per gli interessi dei creditori.

IN CONCLUSIONE: il nuovo diritto apporta delle novità che modernizzano il diritto societario alla prassi e rispettivamente alle aspettative del mondo economico. Le novità che toccano sia i soci che il Consiglio d’Amministrazione richedono dunque un approccio attivo, volto a cogliere opportunità e consapevolezza dei nuovi diritti e delle nuove responsabilità introdotte, riesaminando in particolare l’attualità di statuti, regolamenti d’organizzazione e patti parasociali. Il nuovo diritto entrerà in vigore il 01.01.2023, laddove è possibile sin da subito procedere a modifiche statutarie (prevedendone però l’entrata in vigore dal 01.01.2023), laddove il diritto transitorio prevede che gli Statuti non conformi al nuovo diritto dovranno essere aggiornati entro due anni.

Per qualsiasi necessità, il Team di Arifida è a vostra disposizione: non esitate a contattarci!

Con il 1. gennaio 2023 entrerà in vigore la revisione del Codice Civile che tocca il diritto successorio.

Quali sono le principali modifiche?

  1. Ampliamento della quota disponibile per il testatore,
  2. Di conseguenza: la quota legittima viene allineata sia per il coniuge superstite o il partner registrato che per i figli alla metà della quota legittima (attualmente: tre quarti per i figli). Inoltre scompare qualsiasi diritto alla quota legittima per i genitori,
  3. Per i coniugi in fase di divorzio: la perdita del diritto alla quota legittima subentra già con l’introduzione della procedura di divorzio (dunque non più dalla crescita in giudicato della relativa sentenza) oppure dopo almeno due anni di separazione.

Così come per l’ordinamento attuale, che rimane in vigore sino al 31.12.2022, l’espressione della volontà da parte del testatore continua a richiede una regolamentazione attiva e meglio nelle forme previste dalla legge, le quali laddove già effettuate sulla scorta del diritto attualmente vigente, andranno se del caso adattate, rispettivamente aggiornate.

Per quanto concerne i cosiddetti “partner di fatto” la revisione del diritto successorio non introduce diritti specifici: in funzione però della riduzione della quota legittima per gli altri eredi, i partner di fatto potranno essere maggiormente beneficiati, sempre mediante regolamentazione attiva (ovvero, ad es. mediante testamento olografo).

Quanto sopra rientra nell’ambito di una prima fase di revisione del diritto successorio, alla quale seguirà un’ulteriore fase che toccherà lo specifico ambito delle successioni di aziende di famiglia. Il progetto preliminare di legge presentato dal Consiglio federale prevede in particolare dei provvedimenti volti ad evitare la frammentazione di aziende nel contesto di una successione, istituendo principi comuni per agevolare il cosiddetto “buy out” di coeredi non destinatari dell’azienda di famiglia.

Per qualsiasi ulteriore approfondimento, il nostro Team di specialisti rimane volentieri a disposizione.