Il prossimo 1. Gennaio 2023 entrerà in vigore il pacchetto normativo che costituisce la terza importante revisione del diritto societario, dopo quelle intervenute nel 1936 e nel 1992, rispettivamente dopo un processo legislativo durato 20 anni.
Al netto delle importanti novità portate da tale riforma, quali: la possibilità di stabilire il capitale azionario in una valuta che non sia solo il Franco Svizzero (ad ora dunque: EUR, USD, YEN, GBP), di tenere i conti in tale moneta estera, la possibilità di distribuire dividendi intermedi, l’introduzione di un nuovo istituto di aumento risp. diminuzione di capitale (il cosiddetto “margine di variazione del capitale” o “Kapitalband”), la maggior flessibilità data per lo svolgimento di Assemblee e CdA mediante l’uso di nuove tecnologie, con il presente scritto ci si vuole concentrare su di un aspetto particolare che coinvolge ed amplifica la responsabilità per il Consiglio d’Amministrazione.
I nuovi obblighi di sorveglianza e di reazione in caso di rischio d’insolvenza
Il nuovo articolo 725 CO introduce in effetti un nuovo onere per il Consiglio d’Amministrazione, ovvero quello di “sorveglia[re] la solvibilità della società” (cfr. art. 725 cpv. 1 CO).
Per comprendere appieno la portata futura di questo nuovo obbligo diviene a nostro avviso indispensabile analizzare le modifiche che si sono susseguite nel corso del processo legislativo.
In effetti sia l’avamprogetto che poi il progetto di legge contenevano una formulazione diversa, incentrata sull’obbligo degli organi societari ad agire allorquando vi fosse “fondato timore” (“begründete Besorgnis”) d’incapacità a far fronte (sistematicamente e dunque non già episodicamente) ai propri impegni entro un lasso di tempo che fra avamprogetto e progetto si è raccorciato a 6 mesi, dai 12 di partenza, per le società esenti da revisione ordinaria.
Nell’attuale formulazione il concetto di fondato timore è stato sostituito dal generico obbligo di sorveglianza, che non possiamo interpretare se non come obbligopermanente e dunque non solo derivante da un fondato timore.
Nel corso del processo legislativo non è stato stralciato solo il concetto di “fondato timore”, bensì anche il conseguente obbligo di allestire un piano della liquidità, strumento che sia nell’avamprogetto che poi nel progetto era indicato a chiare lettere ed inteso quale corollario al “piano finanziario”, che si voleva introdurre quale strumento obbligatorio per qualsiasi azienda e non solo per le “grandi imprese” (cfr. art. 716a cpv. 1 num. 3 Avamprogetto).
Quello che appar dunque essere un “silenzio qualificato” della legge circa gli strumenti da utilizzarsi per assolvere all’obbligo di sorveglianza, diviene al contrario assordante e ancora più palese prendendo atto degli ulteriori oneri a carico del CdA menzionati al capoverso 2 dell’art. 725 CO:
“Se vi è il rischio che la società diventi insolvente, il consiglio d’amministrazione adotta provvedimenti che garantiscano la solvibilità. Nella misura del necessario, adotta altri provvedimenti di risanamento della società o ne propone l’adozione all’assemblea generale qualora siano di competenza di quest’ultima. Se necessario, presenta una domanda di moratoria concordataria.”
Ebbene, quale altro strumento se non un piano di liquidità può permettere di prendere coscienza dell’esistenza di un rischio d’insolvenza? In effetti la presa coscienza di un rischio presuppone che gli effetti del medesimo non si siano già manifestati. E poi, come sarebbe possibile adottare “provvedimenti che garantiscano la solvibilità” con la dovuta efficacia senza un piano di liquidità?
Particolarmente rilevante ai fini della comprensione della ratio e dunque della portata del nuovo art. 725 CO è il seguente commento inserito a pagina 138 del Rapporto esplicativo concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (diritto della società anonima) rassegnato con l’avamprogetto di legge:
“L’articolo 725 diviene prioritario rispetto alle regole concernenti la perdita di capitale e l’eccedenza dei debiti e costituisce il fulcro del nuovo diritto in materia di risanamento nel CO”.
In effetti il tenore di tale commento, espresso agli inizi del processo legislativo, non è stato per nulla modificato dagli apparenti sfoltimenti che l’art. 725 CO ha subito nel lungo iter che ha dato la luce alla versione finale che entrerà in vigore il 01.01.2023. Se da un lato è evidente che l’insolvenza può toccare società perfettamente capitalizzate, dall’altro è palese che l’insolvenza spesso è il primo indicatore di problemi ben più strutturali, ove la volontà del legislatore è evidentemente quello di anticipare i tempi di reazione da parte del CdA.
Ciò appare evidente dalla permanenza in tutte le fasi di evoluzione dell’art. 725 CO dell’obbligo residuale: ovvero quello di presentare una domanda di moratoria concordataria qualora le misure adottate in proprio dal CdA non abbiano sortito gli effetti desiderati e con esse nemmeno quelle di risanamento proposte all’Assemblea. Il tutto entro i termini di “dovuta sollecitudine” imposti al CdA al capoverso 3 dell’Art. 725 CO. L’accesso all’istituto della moratoria concordataria viene dunque nettamente anticipato rispetto a quanto consentito dal diritto vigente.
Da segnalare vi è anche un altro ed ultimo elemento stralciato nel processo legislativo, questa volta già nel passaggio da avamprogetto a progetto: si tratta del coinvolgimento di un revisore qualificato, che si voleva fosse chiamato per legge ad esprimere un giudizio sul piano di liquidità redatto dal CdA qualora tale piano avesse espresso l’insussistenza del rischio d’insolvenza. È pacifico che un tale fardello avrebbe avuto quale contraltare positivo uno scarico di responsabilità per il CdA grazie proprio alla convalida del revisore sul lavoro svolto. Con la formulazione di legge che entrerà in vigore il 01.01.2023, invece, tutta la responsabilità viene scaricata unicamente sulle spalle del CdA, a tutto guadagno di flessibilità e indipendenza, ma senza più ripari e accompagnato dal dovere di “dovuta sollecitudine”.
In conclusione, a nostro avviso rientra appieno in un concetto di gestione prudente, ribadito anche dalla ad oggi scarna dottrina reperibile sul tema, appoggiarsi come linea guida ai contenuti del Progetto di legge, dotandosi dunque di un Piano di Liquidità almeno su 6 mesi per società non soggette a revisione ordinaria (ove per società ivi soggette sussiste obbligo giusta l’art. 961 CO), nonché al suo costante monitoraggio e aggiornamento.
L’Accordo amichevole COVID-19 siglato nel giugno 2020 fra Svizzera e Italia sul tema smart working, ovvero il (tele)lavoro dal domicilio del lavoratore frontaliere verrà a cadere con la fine del mese di gennaio 2023.
Il mancato rinnovo di tale accordo porterà con se delle conseguenze di cui occorre tenere conto e che sono state confermate in un recentissimo interpello da parte dell’Agenzia delle Entrate (n. 171/2023), il quale ha confermato la posizione italiana, ovvero quella secondo la quale anche solo 1 solo giorno di telelavoro svolto dopo il 1. Febbraio 2023 farà decadere i benefici di cui all’art. 15 CDI: il lavoratore frontaliere dovrà dunque dichiarare per intero i redditi conseguiti in Svizzera ed assoggettarsi interamente all’imposizione italiana.
Il concetto di lavoratore frontaliere presuppone dunque ed imperativamente che il lavoratore presti il lavoro in Svizzera, attraversando giornalmente la dogana. L’eventuale telelavoro eseguito in parte, ossia ad es. al mattino in presenza e al pomeriggio in smart working non esenta dai rischi e presta il fianco a possibili contestazioni.
Inoltre, intervenendo la disapplicazione del beneficio riservato ai frontalieri interverranno anche gli obblighi di monitoraggio fiscale per le attività finanziarie detenute all’estero, ovvero l’obbligo di compilazione del quadro RW nonché la decadenza del forfait di €7’500 di abbattimento del reddito annuo (€10’000 da quando il nuovo accordo sarà in vigore – presumibilmente dal 2024).
Resta infine da citare il potenziale rischio in capo al datore di lavoro svizzero, di vedersi attratta in Italia una stabile organizzazione personale, con tutte le conseguenze del caso.
Il recente incontro a Berna fra i rappresentanti dei due Paesi ha ridato slancio alle speculazioni circa l’entrata in vigore del nuovo testo dell’Accordo.
Il Protocollo già sottoscritto prevede infatti che l’entrata in vigore del nuovo testo e dunque del nuovo “regime” avrà effetto a partire dal primo gennaio dell’anno seguente quello del completamento dell’iter di approvazione formale da parte di entrambi i Paesi e nel caso specifico ciò che manca è l’approvazione da parte del Parlamento italiano.
Quanto sia verosimile che detta approvazione avverrà prima del 31.12.2022 rimane pertanto interamente nelle mani del Governo italiano e nelle proprie intenzioni e priorità. Qualora tale ratifica dovesse avvenire nel contesto dell’approvazione della Legge di Bilancio e dunque prima della fine del corrente anno, allora l’entrata in vigore del nuovo Accordo sui frontalieri sarà effettivamente con effetto al 01.01.2023.
QUALE DIFFERENZA?
Nella nostra visione non esiste una reale differenza fra una Start-Up ed un nuovo mandato.
Siamo infatti a disposizione di imprenditori più o meno giovani, rispettivamente alle prime armi oppure con ampia esperienza per fornire una consuleza mirata atta a fornire in maniera comprensibile tutto quanto vi è da sapere per divenire operativi e per pianificare tutto quello che esula dal vostro “know-how” e rispettivamente dal vostro acume imprenditoriale.
Dal reperimento della miglior forma societaria per far convivere gli interessi dei fondatori con quelli di eventuali investitori, alla costruzione di un business plan, alla verifica dell’esistenza di normative particolari applicabili al vostro business case (come ad esempio incentivi cantonali o federali), alla simulazione del costo del personale, sino all’impostazione del piano dei conti, del software della contabilità, alla corretta pianificazione fiscale (dell’azienda e degli azionisti).
Con la nostra rete di contatti potremo esserti utili anche per reperire clienti, fornitori e investitori.
Il passaggio generazionale rappresenta una delle sfide più importanti per tutte le aziende famigliari.
L’approccio vincente di Arifida si poggia pertanto innanzitutto sull’ascolto di tutte le generazioni coinvolte e gli obiettivi di lungo termine, arrivando a definire le priorità comuni per il mantenimento del “buon governo” e dunque della competitività prima, durante e dopo un passaggio generazionale. Il tutto senza dimenticare la corretta identificazione del valore attuale dell’azienda.
Tracciati questi aspetti, il Team di Arifida è in grado di sviluppare un piano d’attuazione della successione famigliare, tenendo conto dei diversi ambiti d’interesse: dalla pianificazione ereditaria, a quella fiscale, senza dimenticare gli aspetti economici e strategici, piuttosto che il coinvolgimento di terzi (dall’attuale management esterno alla famiglia, a investitori interessati ad entrare nel capitale).
La successione di un’azienda famigliare di successo rappresenta un percorso delicato e lungo, nel quale è fondamentale farsi accompagnare da consulenti fidati ed in grado di comprendere anche gli aspetti personali e umani di tutte le parti coinvolte: non esistono soluzioni standard.
Il nostro ambito d’intervento iniziale
Forti della nostra esperienza, anche e soprattutto personale, siamo al vostro fianco per ascoltare le esigenze e dunque per aiutarvi a sviluppare i desiderata di tutte le parti coinvolte, definendo l’obiettivo da raggiungere.
Durante e dopo
Il Team di Arifida è al vostro fianco per stendere tutti gli accordi necessari a raggiungere l’obiettivo prefissato, per coordinare l’intervento di tutti gli altri attori coinvolti nella successione: banche, notai, gestori patrimoniali, istituti di previdenza sociale, investitori esterni, clienti e fornitori.
Siamo al vostro fianco anche per assumere cariche all’interno del Consiglio d’Amministrazione della vostra società qualora ciò sia richiesto per assecondare le esigenze di buon funzionamento del piano di successione sviluppato dalla famiglia.
Arifida ha sviluppato la propensione per la cura degli interessi a tutto tondo delle famiglie (in particolare di imprenditori) ancora prima che il termine “family office” divenisse di uso comune.
Il nostro personale qualificato è in grado di occuparsi con sensibilità, confidenzialità e professionalità degli interessi privati di un imprenditore e della sua famiglia, coinvolgendo laddove necessario professionsiti quali ad es. consulenti bancari, gestori patrimoniali, assicuratori, legali.
Nell’ambito delle attività rivolte alla famiglia, assistiamo regolarmente i nostri clienti in ambiti quali l’introduzione delle nuove generazioni all’interno dell’operatività dell’azienda di famiglia, la gestione di una successione aziendale (oltre che personale e patrimoniale) e rispettivamente la vendita a terzi (management incluso).
Siamo a vostra disposizione per ascoltare le vostre esigenze!
Da inizio 2018 corre l’obbligo per imprese aventi sede all’estero ed operanti in Svizzera con clienti svizzeri di assoggettare le proprie prestazioni all’IVA e dunque di disporre di una propria iscrizione al registro IVA svizzero.
Prerogativa per confermare tale obbligo per l’impresa estera sono:
conseguimento di una cifra d’affari (mondiale) annuale di almeno CHF 100’000.-;
fornitura di prestazioni per contratto (p.es. d’appalto) in Svizzera e dunque operare fisicamente in Svizzera;
Si noti inoltre che per quanto attiene le aziende estere che effettuano spedizioni a clienti svizzeri (p.es. attraverso piattaforme e-commerce), a partire dal 1.1.2019 si renderà obbligatorio munirsi di un’iscrizione al registro IVA svizzero e dunque assoggettare le spedizioni all’IVA svizzera qualora venga conseguito un fatturato annuo di almeno CHF 100’000.- (con eccezioni per invii considerati di “lieve entità”).
Come possiamo esservi utili?
Aiutarvi a determinare l’effettivo obbligo fiscale
Assistervi nelle procedure d’iscrizione al registro IVA svizzero
Assistervi nella predisposizione e compilazione dei rendiconti trimestrali
Assistervi in ogni ambito con l’Amministrazione Federale delle contribuzioni (AFC)
Valutare eventuali altri aspetti legali e fiscali inerenti la vostra operatività in Svizzera, quali p.es. distacco di personale, permessi di lavoro, costituzione di una succursale oppure di una società in Svizzera.
CONSULENZA AZIENDALE ORDINARIA
Costituzione e domiciliazione di società nazionali
Gestione amministrativa
Tenuta della contabilità (finanziaria, analitica, salari, management reports)
Elaborazione dei conteggi IVA
Consulenza nell’allestimento delle chiusure contabili annuali (anche per consolidati)
CONSULENZE SPECIALI
Costituzione di società nazionali o estere, holdings, trusts e fondazioni
Consulenza per la stesura di contratti commerciali
Consulenza legale (commerciale)
Assunzione di cariche societarie
Consulenza alla costituzione di fondi di investimento immobiliari svizzeri ed esteri
Consulenza alla costituzione di fondi di investimento mobiliari svizzeri ed esteri
Gestione contabile e amministrativa di fondazioni in Svizzera e all’estero
Valutazione di aziende e di partecipazioni
Affiancamento nell’ambito dell’implementazione di programmi informatici per l’amministrazione e la gestione dell’azienda (ERP/CRM)
Consulenza assicurativa
Intestazioni fiduciarie e amministrazione di valori patrimoniali (escl. la gestione patrimoniale)
Amministrazione di concordati, fallimenti e liquidazioni di società
Assistenza nei rapporti con banche e altre istituzioni finanziarie nazionali ed estere
CONSULENZE STRATEGICHE
Aumenti di capitale
Allestimento di patti parasociali
Valutazione di aziende e di partecipazioni
Assistenza nell’ambito di operazioni di “merger & acquisition”, di fusioni e joint-ventures, management buy-in/out
Gli esperti del ramo immobiliare di Arifida si occupano dell’amministrazione di stabili ubicati nel Canton Ticino, siano essi pensati per essere messi a reddito (affitto) oppure per uso personale (P.P.P.), in maniera completa nelle seguenti modalità:
Gestione tecnica (su richiesta)
Amministrazione contabile
Quale fiduciaria membro dell’associazione di categoria SVIT, Arifida garantisce la massima professionalità ed esperienza.
Il nostro team qualificato è inoltre a disposizione per incarichi particolari e specialistici, quali ad es.:
Perizie e sopralluoghi
Constatazioni stato di fatto
Contrattualistica
Studi di fattibilità
COMPRAVENDITA E AFFITTO DI IMMOBILI
Siamo a disposizione per occuparci con professionalità e discrezione dell’affitto del vostro immobile in Ticino oppure della sua vendita, partendo da una valutazione del valore di mercato, l’allestimento della documentazione di vendita, lo svolgimento di visite con potenziali interessati sino alla formalizzazione di un’offerta d’acquisto, la verifica di bozze di rogiti notarili, il contatto con banche, la simulazione degli effetti fiscali di una vendita (TUI) e molto altro.
Ecco i nostri principali ambiti di specializzazione:
Soluzioni quale “one-stop-shop” per elaborazione buste paga, contabilità salari e permessi di lavoro
Servizio di selezione del personale e recruitment
Assistenza a tutto tondo per il trasferimento in Svizzera di personale dirigente nonché distacco all’estero
Consulenza per lo sviluppo delle risorse umane e gestione dei talenti
Consulenza legale in ambito di diritto del lavoro e redazione di contratti di lavoro
Assistenza nell’allestimento di strumenti per la valutazione delle competenze del personale e analisi delle performance e del potenziale
Consulenza in ambito di efficientamento dei flussi di lavoro e organizzazione di un team
Gestione delle buste paga e dei contributi sociali (payroll administration)
Creazione del file di pagamento stipendi, oppure gestione diretta per vostro conto dei pagamenti mensili degli stipendi
Aggiornamento periodico delle schede sul personale
Allestimento dei conteggi AVS, AI e di altre assicurazioni sociali
Allestimento dei fogli di infortunio
Gestione e controllo delle assenze e degli straordinari
Corsi di formazione interna su temi specifici
Assistenza in ambito di ispezioni amministrative e revisioni
Simulazione di buste paga e relativo netto, lordo e costo totale azienda
PAYROLL ADMINISTRATION
Il servizio di Arifida a supporto dell’elaborazione delle buste paga in outsourcing per un’azienda è generalmente offerto in due modalità d’intervento e relativa “flat-fee” senza sorprese:
la semplice elaborazione delle buste paga mensili ed il certificato di salario annuale;
in aggiunta a quanto precede, la cura di qualsiasi relazione con i diversi enti sociali in Svizzera (p.es. annuncio di malattie, infortuni, maternità, cambio dello stato civile, ecc.) su base trasparente e forfettaria annua.
Avete delle richieste particolari? Avete necessità di una consulenza mirata? Contattateci!
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